ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI EUROPEE IN MATERIA DI DEFINIZIONE DI DEFAULT

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione in merito all’avvio della piena operatività, a partire dal prossimo 1° gennaio 2021, delle nuove disposizioni europee in materia di definizione di default (ovvero, in stato di inadempienza di un’obbligazione verso la banca).

Sin dall’approvazione di tali disposizioni e, ancora con maggiore incisività nel corso dell’ultimo anno, Confcommercio – anche in raccordo con l’Associazione Bancaria Italiana e altre associazioni imprenditoriali –  si è attivata a livello sia nazionale che europeo, per creare i presupposti per uno slittamento dell’entrata in vigore delle nuove regole che, in linea generale, stabiliscono criteri più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari finanziari italiani nella classificazione dei debitori in “default”. Da ultimo, è stata inviata nei giorni scorsi alle più importanti autorità europee una lettera congiunta in cui si esprime la forte convinzione che il contesto economico determinatosi in relazione all’emergenza sanitaria, imponga di riconsiderare i tempi attuativi degli interventi normativi pensati e definiti nel contesto pre-crisi, la cui attuazione rischia oggi di interrompere il percorso già faticoso verso il ripristino di condizioni di normalità.

Allo stato attuale, però, l’entrata in vigore delle nuove disposizioni rimane confermata. Al riguardo, si ritiene opportuno allegare nuovamente la “Guida semplice per le imprese sulle nuove disposizioni europee in materia di definizione di default” definita congiuntamente tra l’Associazione bancaria e le associazioni imprenditoriali.

In estrema sintesi, tale regolamentazione prevede la classificazione in default da parte della banca dell’impresa che, per oltre 90 giorni consecutivi, è in arretrato di pagamento “rilevante” sulle scadenze previste nel contratto di finanziamento.

Le nuove regole europee individuano la soglia che identifica un arretrato “rilevante” – ed oltre la quale l’impresa debba essere classificata in default – fissandola ad un ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti) che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca. Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiori a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.

Ciò significa che, sulla base di questa impostazione, un’impresa potrebbe essere classificata in stato di default dalla banca finanziatrice anche per il mancato pagamento, protrattosi per oltre 90 giorni consecutivi, di importi di modesta entità.

Si segnala inoltre che il superamento della soglia di rilevanza va valutato a livello di gruppo bancario, tenendo quindi in considerazione tutte le esposizioni dell’impresa nei confronti di banche e intermediari finanziari dello stesso gruppo.

Inoltre, diversamente dal passato, non potranno essere utilizzati margini attivi dell’impresa disponibili su altre linee di credito per compensare gli arretrati in essere ed evitare di classificare l’impresa come inadempiente.

Cordiali saluti

SCARICA LA GUIDA SEMPLICE ALLE NUOVE REGOLE EUROPEE IN MATERIA DI DEFAULT

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